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lunedì, luglio 05, 2004
 

Il riconoscimento dei titoli accademici ( la cosiddetta equipollenza)

La Convenzione di Lisbona del 1997 impegna i Paesi firmatari ( tutti i Paesi membri del Consiglio d’Europa) a riconoscersi reciprocamente i titoli accademici finali.

In particolare il riconoscimento del titolo accademico estero dovrà portare almeno ad una delle conseguenze seguenti:

· l'accesso a studi di livello più avanzato o al dottorato di ricerca, alle stesse condizioni previste per i candidati in possesso di qualifiche nazionali;

· l'uso del titolo accademico autorizzato nel Paese di origine;

La valutazione del titolo accademico estero può essere effettuata in uno dei termini seguenti:

· parere ai fini dell'occupazione in generale;

· parere ad un istituto accademico ai fini dell'ammissione ai suoi programmi di studio;

· parere a qualunque altra autorità competente in materia di riconoscimento.

La Convenzione prevede che l'analisi del titolo estero avvenga sotto due profili: la ricognizione da un lato delle "conoscenze" e dall'altro delle "competenze" dichiarate nel titolo di studio. Questa distinzione tra l'accertamento del "sapere" e del "saper fare" è naturalmente preordinata ad una valutazione attenta e non superficiale dei contenuti professionali orientati allo svolgimento di professioni specifiche.

L'indicazione della Convenzione per il riconoscimento dei titoli accademici esteri è temperata tuttavia da alcune riserve:

· il riconoscimento può essere rifiutato qualora si riscontrino differenze sostanziali – da documentare adeguatamente - tra i contenuti formativi del titolo estero e quelli del corrispondente titolo nazionale;

· il riconoscimento del titolo estero a fini dell'accesso a professioni regolamentate - in assenza di un diverso quadro di riconoscimento dei titoli professionali (quale quello disegnato dal sistema di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei professionisti) - può essere legato alla richiesta di soddisfare ulteriori requisiti di tipo generalmente non accademico: tirocinio professionale di durata definita; esame di Stato abilitante all'esercizio della professione; accertamento della conoscenza della lingua nazionale.

Il riconoscimento dei titoli accademici ai fini professionali

Per assicurare la possibilità di svolgere la professione, per la quale si è formati, in uno stato membro diverso da quello in cui si é svolta la formazione, il Consiglio della Comunità europea ha adottato direttive basate sugli articoli ,47 e 55 del Trattato che istituisce la Comunità europea, riguardanti il reciproco riconoscimento dei titoli e contenenti disposizioni miranti a facilitare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

Infatti il Trattato indica, all’art. 50, tra i “servizi” quali “prestazioni fornite formalmente dietro retribuzione…” anche “l’attività delle libere professioni”.

Il mercato interno delle professioni regolamentate per i cittadini dell’Unione europea si fonda, quindi, sulle due libertà fondamentali sancite dal Trattato agli articoli 43 e 55, il diritto di stabilimento e la prestazione di servizi che possono avere anche un effetto diretto, come riconosciuto da alcune sentenze della Corte di Giustizia.

Per quello che riguarda le tematiche professionali, la normativa comunitaria di riferimento ha subito una continua evoluzione a partire dagli anni settanta e la tecnica giuridica e i principi utilizzati per assicurare il riconoscimento dei titoli professionalizzanti tra gli stati membri dell'U.E. permettono di catalogare le direttive in distinti ambiti.

Le disposizioni delle direttive si applicano tanto ai lavoratori dipendenti quanto a quelli autonomi.

Ogni stato membro, nel disciplinare il rispettivo iter formativo nel proprio sistema d’istruzione e formazione è vincolato al rispetto dei requisiti previsti dalle direttive.

Si tratta, quindi, di direttive che, sul presupposto del rispetto di requisiti formativi minimi comuni, prevedono un meccanismo di riconoscimento professionale “quasi automatico”.

Le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE, definite "sistemi generali”, che basano il riconoscimento professionale sulla “mutua fiducia” tra gli Stati membri, principio già applicato, con successo, alla libera circolazione delle merci.

Le direttive non individuando le singole professioni alle quali applicare il sistema ma forniscono la definizione generale di “professione regolamentata”.

Il campo di applicazione delle direttive varia, quindi, da Stato a Stato e comprende un numero di professioni variabile anche all’interno del singolo Stato in funzione di possibili cambiamenti normativi. "Regolamentate" sono quelle attività "per le quali l'accesso o l'esercizio .. sono subordinate, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di…" un titolo che sancisce il completamento di un ciclo di studi di almeno tre anni di livello universitario o superiore” (Direttiva 89/48/CEE) o di… “un titolo che sancisce una formazione di livello post-secondaria non universitaria… o secondaria lunga… o breve” (Direttiva 92/51/CE).

La sentenza della Corte di Giustizia Europea nel procedimento C-313/01 del 13 novembre 2003, stabilisce che il criterio non è tanto quello della formale equivalenza accademica del diploma di cui si avvale l'interessato rispetto al diploma normalmente richiesto dai cittadini di tale Stato ma che la valutazione va effettuata riferendosi all'insieme della formazione, accademica e professionale, che quest'ultimo può far valere.

Il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un'università del primo Stato.

Sostanzialmente quindi,il principio della equipollenza dei titoli accademici,non assume rilevanza giuridica allo scopo di intraprendere una professione in un altro paese membro, la non equipollenza del titolo non è percio elemento determinante.

postato da issea | 18:26 | commenti (3)